Nell’era della digitalizzazione non poteva non essere contemplata la possibilità di apporre la propria firma sui documenti trasmessi virtualmente. Ci riferiamo nello specifico alla firma digitale, ossia dell’operazione per mezzo della quale il messaggio o documento inoltrato acquisisce autenticità e garantisce al destinatario che il mittente del messaggio sia chi dice di essere, che non possa negarlo di averlo inviato e che il messaggio stesso non sia stato alterato lungo il suo percorso. In poche parole, con la firma digitale si risponde a tre principi: autenticazione, non ripudio e integrità. La firma digitale è il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche: una chiave pubblica e una privata. La chiave privata è conosciuta solo dal titolare del dispositivo, nel caso di invio di documento firmato il mittente; la chiave pubblica invece viene usata dal destinatario del documento per verificarne la provenienza, l’integrità e l’autenticità della firma apposta. La firma digitale è l’equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta e ha la stessa validità legale.
I presupposti giuridici che rendono possibili transazioni legali fatte grazie a queste tecnologie, si fondano soprattutto sull’articolo 15 comma 2 della legge 15 marzo 1997 n. 59, la cosiddetta “Bassanini 1”, che recita: “Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge…”. L’attuale Codice dell’Amministrazione Digitale, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 dispone inoltre, all’art. 21, comma 2, che “il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia [della forma scritta] prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria”.
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